Sez. 3, Sentenza n. 430 del 23/01/1986 (Rv. 444038 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO - AMBITO DI APPLICAZIONE - DEPOSITO CONNESSO CON UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - OBBLIGO DI CUSTODIA - LIMITI TEMPORALI.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO - AMBITO DI APPLICAZIONE - DEPOSITO CONNESSO CON UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - OBBLIGO DI CUSTODIA - LIMITI TEMPORALI.*
Le norme che disciplinano nel contratto di deposito la responsabilità del depositario sono applicabili solo nel caso in cui l'Obbligo di custodia rappresenti l'unica prestazione qualificatrice del contratto; qualora, invece, l'Obbligo di custodire abbia natura meramente accessoria rispetto a quella dedotta in obbligazione, per il suo adempimento trovano applicazione, a termini dell'art. 1177 cod. civ. le regole stabilite per l'adempimento delle obbligazioni in generale. Pertanto nel caso in cui il deposito è connesso con un contratto di lavoro autonomo, l'Obbligo di custodia, per il cui adempimento si richiede la diligenza del buon padre di famiglia, resta limitato al tempo necessario per l'esecuzione del lavoro, con la conseguenza che il depositante, una volta che gli sia stato comunicato che il lavoro stesso è stato ultimato, deve riprendersi la cosa, senza che - ove il depositario abbia fatto presente di non potere continuare la custodia in modo pieno - possa configurarsi una sua responsabilità per la perdita della cosa, salva l'ipotesi che tale perdita sia derivata da una particolare negligenza. (V 5618/81, mass n 416338; (V 5847/79, mass n 402507).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)