Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 27/10/1981 (Rv. 416338 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONE DI CUSTODIRE - OBBLIGO DI CUSTODIRE QUALE PRESTAZIONE ACCESSORIA RISPETTO ALLA OBBLIGAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ EX RECEPTO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONE DI CUSTODIRE - OBBLIGO DI CUSTODIRE QUALE PRESTAZIONE ACCESSORIA RISPETTO ALLA OBBLIGAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ EX RECEPTO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
I principi che regolano la responsabilità per la custodia di cose altrui si atteggiano in maniera diversa a seconda del tipo di contratto dal quale l'Obbligo di custodire scaturisce. Con la conseguenza che in quei rapporti in cui un tale Obbligo costituisce una prestazione accessoria rispetto all'obbligazione in cui si sostanzia il contratto, non si applicano le regole sulla responsabilità ex recepto, aventi natura eccezionale, bensì - ex art. 1177 cod. civ. - quelle ordinarie sulla responsabilità per colpa, le quali prevedono come normale, da parte dell'obbligato, la diligenza del buon padre di famiglia. (Conf. 5847/79, mass. N. 402507).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)