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Sez. 2, Sentenza n. 5287 del 06/08/1983 (Rv. 430185 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS" - OMESSA DICHIARAZIONE DEL VENDITORE DELL'ESISTENZA DI DIRITTI ALTRUI E DI ONERI SULLA COSA VENDUTA - POSSIBILITÀ PER IL COMPRATORE DI CONOSCENZA A MEZZO DI TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430185-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS" - OMESSA DICHIARAZIONE DEL VENDITORE DELL'ESISTENZA DI DIRITTI ALTRUI E DI ONERI SULLA COSA VENDUTA - POSSIBILITÀ PER IL COMPRATORE DI CONOSCENZA A MEZZO DI TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA.*

In tema di vendita, la garanzia prevista dall'art. 1489 cod. civ. concerne gli oneri e i diritti dei terzi che, non essendo apparenti, non siano stati dichiarati nel contratto, salvo che il compratore ne abbia avuto conoscenza. Ad essa non può quindi sottrarsi il venditore per il solo fatto dell'esistenza dei suddetti oneri o diritti, da lui taciuta, sia stata resa pubblica a mezzo della trascrizione, a meno che egli non provi che il compratore ne abbia avuto l'effettiva conoscenza. (V 6033/81, mass n 416817; (Conf 4076/78, mass n 393689).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)