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Sez. 5, Sentenza n. 20392 del 28/09/2007 (Rv. 600680 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Maggior reddito ai fini IRPEG - Accertamento - Maggior ILOR dovuta - Detrazione dall'imponibile - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600680-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

Con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (recante il Testo Unico delle imposte sui redditi), ed in caso di accertamento in rettifica dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il contribuente ha diritto di vedersi dedurre dal maggior imponibile accertato l'ILOR dovuta in base all'entità di tale maggior imponibile, quand'anche l'accertamento dell'ufficio non sia divenuto definitivo. La suddetta deducibilità infatti, prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 917/86, cit., era disciplinata dall'art. 6, comma primo, della legge 16 dicembre 1977 n. 904, il quale per un verso non derogava al generale principio per cui l'ILOR è da considerare un onere fiscale gravante sull'intero reddito prodotto, e per altro verso non subordinava la deducibilità dell'ILOR alla definitività dell'accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 16/12/1977 num. 904 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)