Sez. 5, Sentenza n. 11514 del 07/09/2001 (Rv. 549205 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Maggior reddito ai fini IRPEG - Accertamento - Maggior ILOR dovuta - Detrazione dall'imponibile - Obbligo - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di accertamento di un maggior reddito ai fini I.R.P.E.G., l'imponibile dovrà essere determinato dall'Ufficio tenendo conto della maggior I.L.O.R. dovuta.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)