Sez. L, Sentenza n. 23844 del 15/11/2011 (Rv. 619649 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Interposizione nelle prestazioni di lavoro - Obbligazione contributiva del datore di lavoro interposto o apparente - Esclusione - Versamento dei contributi da parte di questo - Efficacia satisfattiva - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Irripetibilità dei contributi eventualmente versati.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l'incidenza satisfattiva ai sensi dell'art. 1180, primo comma, cod. civ, dei pagamenti eventualmente eseguiti, dal datore di lavoro fittizio, nei confronti del quale, per la sua posizione di corresponsabile della violazione dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, deve essere esclusa la scusabilità dell'errore sull'identità dell'effettivo debitore, con conseguente irripetibilità della somma eventualmente versata a titolo di contributi.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)