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Sez. L, Sentenza n. 3062 del 17/02/2016 (Rv. 639081 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - Natura retributiva - Esclusione - Conseguenze - Rivalutazione monetaria ed interessi legali - Spettanza - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639081-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, dovuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su di essa non spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito e, in presenza di una decisione di primo grado emessa prima dell'entrata in vigore della l. n. 183 del 2010, ha riconosciuto gli accessori dalla data della pronuncia di secondo grado che si era espressa sul danno).

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)