Sez. 2, Sentenza n. 7398 del 12/12/1986 (Rv. 449449 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO COSIDDETTO CONTRATTUALE - PREVISIONE DELLA CONSERVAZIONE DELLA ORIGINARIA "FACIES" ARCHITETTONICA DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE - OPERA ESTERNA - ILLEGITTIMITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO COSIDDETTO CONTRATTUALE - PREVISIONE DELLA CONSERVAZIONE DELLA ORIGINARIA "FACIES" ARCHITETTONICA DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE - OPERA ESTERNA - ILLEGITTIMITÀ.*
Un regolamento di condominio cosiddetto contrattuale ove abbia ad oggetto la conservazione dell'originaria "facies" architettonica dell'edificio condominiale, comprimendo il diritto di proprietà dei singoli condomini mediante il divieto di qualsiasi opera modificatrice, persino migliorativa, appresta in tal modo una tutela pattizia ben più intensa e rigorosa di quella apprestata al mero "decoro architettonico" dagli artt. 1120, secondo comma, 1120. Secondo comma, 1127, terzo comma, e 1138, primo comma, cod. civ., con la conseguenza che in presenza di opere esterne la loro realizzazione integra di per se una vietata modificazione dell'originario assetto architettonico dell'edificio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120 com. 2, Cod. Civ. art. 1127 com. 3, Cod. Civ. art. 1138 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)