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Sez. L, Sentenza n. 3056 del 11/04/1990 (Rv. 466595 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI AFFARI - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - PERSISTENZA - ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1990-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466595-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI AFFARI - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - PERSISTENZA - ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE - OGGETTO.*

In tema di contratto di Agenzia, la disposizione dell'art. 1748, secondo comma cod. civ. - a norma della quale la provvigione è dovuta anche in caso di affari conclusi direttamente dal preponente e destinati ad avere esecuzione nella zona riservata all'agente - ha la funzione di tutelare quest'ultimo rispetto alla così detta sottrazione di affari, con la conseguenza che, ove l'agente stesso ne invochi la concreta applicazione, grava su di lui l'Onere di provare che gli affari di cui trattasi effettivamente rientrano nell'ambito del mandato conferitogli, tenuto anche conto della possibilità che questo risulti legittimamente limitato a determinate linee di prodotto o a particolari categorie di clientela. (V 358/88, mass n 456921; (V 4764/87, mass n 453417; (V 2698/83, mass n 427597).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)