Sez. L, Sentenza n. 4764 del 27/05/1987 (Rv. 453417 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONI - IN GENERE - AFFARI PROMOSSI DALL'AGENTE MA NON ACCETTATI DAL PREPONENTE - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - ESCLUSIONI - OBBLIGO CONTRATTUALE DEL PREPONENTE DI AVVERTIRE L'AGENTE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI ADERIRE ALLE PROPOSTE D'ORDINE - IRRILEVANZA.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONI - IN GENERE - AFFARI PROMOSSI DALL'AGENTE MA NON ACCETTATI DAL PREPONENTE - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - ESCLUSIONI - OBBLIGO CONTRATTUALE DEL PREPONENTE DI AVVERTIRE L'AGENTE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI ADERIRE ALLE PROPOSTE D'ORDINE - IRRILEVANZA.*
Con riguardo alla disciplina legale del contratto di Agenzia, il diritto dell'agente alle provvigioni per gli affari che abbiano avuto regolare esecuzione e per quelli che non siano stati eseguiti per causa imputabile al preponente presuppone la conclusione degli affari medesimi e quindi non può sorgere in relazione ad affari che, benché promossi dall'agente, non siano stati accertati dal preponente, il quale non ha l'Obbligo di concludere tutti i contratti proposti; né il diritto alle provvigioni può in tal caso fondarsi sull'Obbligo contrattuale (art. 5 accordo economico collettivo 19 dicembre 1979 per gli agenti) posto a carico del preponente di avvertire l'agente quando ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d'ordine trasmessegli. (V 2433/85, mass n 440272).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1749, Contr. Coll. 19/12/1979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)