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Sez. 4, Sentenza n. 43486 del 13/06/2017 Ud. (dep. 21/09/2017) Rv. 270929 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE - DA SOSTANZE STUPEFACENTI - IN GENERE | Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento dello stato di alterazione - Esame tecnico su campioni biologici - Espletamento di una specifica analisi medica - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270929-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE - DA SOSTANZE STUPEFACENTI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)