Sez. 4, Sentenza n. 48004 del 04/11/2009 Ud. (dep. 16/12/2009) Rv. 245798 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento dello stato di alterazione - Esame tecnico su campioni biologici - Espletamento di una specifica analisi medica - Necessità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur a fronte degli esiti positivi delle indagini biologiche circa l'assunzione delle sostanze stupefacenti e delle deposizioni dei verbalizzanti sullo stato di alterazione del conducente, aveva giustificato l'assoluzione sulla base dell'assenza di una analisi medica sull'alterazione, senza dare un'adeguata motivazione sulla ritenuta irrilevanza dei dati probatori acquisiti).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)