Sez. 4, Sentenza n. 1494 del 09/07/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258175 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Guida in stato di alterazione da stupefacenti - Rifiuto degli accertamenti - Disponibilità al prelievo ematico e non a quello da liquido biologico - Reato di cui al comma ottavo dell'art. 181cod. strada - Configurabilità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
Non è configurabile il reato previsto dall'art. 187, comma ottavo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi al prelievo di liquido biologico per accertare l'uso di stupefacenti) nel caso in cui il soggetto alla guida di un'autovettura rifiuti il prelievo delle urine, acconsentendo a quello ematico, sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare l'assunzione dello stupefacente.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)