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Sez. 2, Sentenza n. 35087 del 28/04/2015 Cc. (dep. 21/08/2015) Rv. 264799 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Sorveglianza speciale - Art. 6, D.Lgs. n. 159 del 2011 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 77, comma secondo, Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264799-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per eccesso di delega, in riferimento all'art. 77, comma secondo, Cost., nella parte in cui ha eliminato il presupposto dell'avviso orale del Questore, ai fini dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale, anche nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi indicati nel previgente art. 1, n. 3), l. 27 dicembre 1956, n. 1423, in quanto tale intervento costituisce una estrinsecazione del criterio direttivo di cui all'art. 1, comma terzo, della legge-delega 13 agosto 2010, n. 136, rappresentato dall'esigenza di armonizzazione organica dell'intera legislazione in materia di misure di prevenzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 77 com. 2, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 13/08/2010 num. 136 art. 1 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)