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Sez. 2, Sentenza n. 27022 del 27/03/2012 Ud. (dep. 10/07/2012) Rv. 253410 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale - Abrogazione dell'art. 9 L. n. 1423 del 1956 - Nuova fattispecie prevista dall'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011 - Continuità normativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253410-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Sussiste continuità normativa tra la fattispecie di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, prevista dall'abrogato art. 9 L. n. 1423 del 1956, e quella oggi sanzionata dall'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011. (La S. C. ha precisato che l'intervenuto fenomeno di successione di leggi non è disciplinato dall'art. 117 D. Lgs. n. 159 del 2011 - che contiene disposizioni transitorie riguardanti esclusivamente l'applicazione delle misure di prevenzione, non anche i reati che presuppongono una già disposta misura di prevenzione -, bensì dall'art. 2 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)