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Sez. 1, Sentenza n. 6232 del 15/11/1999 Cc. (dep. 03/02/2000) Rv. 215218 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Preventivo avviso da parte del Questore - Applicazione della misura di prevenzione alle persone indicate nel n. 3 dell'art.1 legge 27 dicembre 1956 n.1423 - Necessità - Applicazione della misura ai soggetti indicati nei numeri 1 e 2 del medesimo articolo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215218-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di applicazione delle misure di prevenzione, l'avviso orale del Questore è previsto solo per la categoria di cui al n. 3 dell'art.1 della legge n. 1423 del 1956, e non invece per le categorie di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo; e ciò in virtù dell'art. 19 della l. 22 maggio 1975 n. 152 che ha esteso alle persone indicate nei citati numeri 1 e 2 le disposizioni di cui alla legge n. 575 del 1965.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 art. 5, Legge 19/03/1990 num. 55 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)