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Sez. 3, Sentenza n. 1969 del 21/01/1997 Ud. (dep. 28/02/1997) Rv. 206945 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Fatturazione di operazioni inesistenti in tutto o in parte - Sovrafatturazione - Quantitativa e qualitativa - "Ratio" della norma.
Stato
decisa il 1997-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206945-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il reato di cui all'art. 4 n. 5 lett. d) legge n. 516 del 1982, rendendo esplicito ciò che risultava dalla precedente fattispecie di cui all'art. 50 d.P.R n. 633 del 1972, ha inteso colpire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione fatturata, secondo quanto risulta dall'inciso "in tutto o in parte inesistenti". La sovrafatturazione quantitativa cioè è punita non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale e la rappresentazione è totale, ma anche quando sia parziale, perché un'operazione economica si è effettivamente verificata fra i soggetti indicati in fattura, anche se in termini quantitativi minori rispetto al dichiarato. Inoltre il precetto contempla, pure, la sovrafatturazione qualitativa, attestante la cessione di beni o la prestazione di servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, e l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione del soggetto, sicché mira a colpire ogni divergenza tra espressione contabile e realtà commerciale.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 com. 5, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 lett. D CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)