Sez. 3, Sentenza n. 28352 del 21/05/2013 Ud. (dep. 01/07/2013) Rv. 256675 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - Reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - Condotte punibili - Indicazione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nel caso di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (Fattispecie relativa ad utilizzazione di fatture relative al trasporto di rifiuti per un quantitativo superiore a quello effettivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)