Sez. 3, Sentenza n. 1996 del 25/10/2007 Ud. (dep. 15/01/2008) Rv. 238547 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - Reato di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000 - Fatti punibili - Individuazione - Sovrafatturazione qualitativa - Sussistenza - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell'ipotesi di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che, diversamente, il reato non è configurabile nell'ipotesi di "non congruità" dell'operazione realmente effettuata e pagata).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 lett. D CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)