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Sez. 2, Sentenza n. 17687 del 14/08/2007 (Rv. 600027 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata al contravventore - Mancanza - Notificazione della contravvenzione - Omessa indicazione delle ragioni della mancata contestazione immediata - Nullità del verbale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600027-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

Le cause che non abbiano consentito di contestare un'infrazione alle norme sulla circolazione stradale contestualmente al suo accertamento debbono essere precisate nel verbale stesso successivamente notificato al contravventore, come condizione imprescindibile di legittimità dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)