Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 22/03/2001 (Rv. 545005 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata al contravventore - Mancanza - Notificazione della contravvenzione Strumento ex art. 201 del codice della strada - Sintesi contenente gli estremi dell'imputazione e del processo verbale - Conseguenze - Omessa indicazione delle ragioni della mancata contestazione immediata - Nullità del verbale - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni del codice della strada al trasgressore deve essere notificato a norma dell'art. 201 del codice, non il processo verbale dell'infrazione od una copia dello stesso, ma una sintesi contenente i soli estremi necessari ad individuare l'imputazione e del processo verbale di riferimento. Di conseguenza, l'assenza nello stampato notificato delle ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata, non è causa di nullità del verbale (nella specie la mancata contestazione era stata determinata dalla necessità dell'immediato ricovero in ospedale del contravventore).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)