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Sez. 1, Sentenza n. 2206 del 01/02/2007 (Rv. 594631 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dei limiti di velocità - Motivazione contenuta nel verbale di accertamento circa l'impossibilità della contestazione immediata - Sindacato del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594631-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto, allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall'atto, non essendo egli abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità redatto da agenti della polizia stradale rilevando che il servizio era stato organizzato in modo da non permettere in ogni caso agli agenti di effettuare la contestazione immediata, in quanto un loro intervento volto all'arresto immediato del veicolo, dato lo stato dei luoghi, avrebbe posto in pericolo gli utenti della strada).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 383, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)