Sez. 3, Sentenza n. 405 del 16/01/2002 (Rv. 551582 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Spettanza - Condizioni e limiti.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
Tra le opere di miglioramento fondiario che, ai sensi dell'art.16 della legge n. 203 del 1982, danno diritto al pagamento dell'indennità in favore dell'affittuario, non possono annoverarsi gli interventi superflui (cioè quelli che non si traducono in un aumento della produttività del fondo) e, quindi, per quanto più specificatamente si riferisce agli interventi edilizi sui fabbricati rurali, non possono considerarsi suscettibili di indennità quelle opere che eccedano qualitativamente le prescrizioni delle leggi sull'edilizia economica e popolare, espressamente richiamate dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n.11, tuttora in vigore.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)