Sez. 3, Sentenza n. 7836 del 24/10/1987 (Rv. 455649 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - ESTENSIONE - LIMITI - DISPOSIZIONI EX ART. 16 LEGGE N. 203 DEL 1982 - PORTATA - INNOVAZIONE DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ESECUZIONE DI OPERE IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 14 LEGGE N. 11 DEL 1971 - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - ESTENSIONE - LIMITI - DISPOSIZIONI EX ART. 16 LEGGE N. 203 DEL 1982 - PORTATA - INNOVAZIONE DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ESECUZIONE DI OPERE IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 14 LEGGE N. 11 DEL 1971 - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ.*
In tema di contratti agrari, la disposizione prevista dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982 con riguardo alle opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, si limita ad innovare la previgente disciplina procedimentale ma non quella sostanziale, senza che il settimo comma del successivo art. 17 comporti una sanatoria delle opere "comunque eseguite" in data anteriore alla entrata in vigore della citata legge (alle quali estende soltanto i diritti alle indennità, ai finanziamenti pubblici ed alle esenzioni fiscali), con la conseguenza che l'esecuzione di dette opere in violazione degli artt. 11 e 14 della legge n. 11 del 1971 costituisce tuttora inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 4, lett. A) d.l.lt n. 157 del 1945, comportando la violazione, da parte dell'affittuario, sia del divieto di mutare arbitrariamente l'originaria destinazione del fondo, sia dello Obbligo di fedeltà nell'esecuzione del contratto, come si evince anche dall'art. 19 della citata legge n. 203 del 1982, che consente l'esecuzione in deroga alle procedure solo per i piccoli miglioramenti. (V 3707/85, mass n 441288; (V 4714/84, mass n 436611; (V 5784/82, mass n 423529).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1612, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4 lett. A, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)