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Sez. 3, Sentenza n. 655 del 23/01/1998 (Rv. 511885 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Miglioramenti - Esecuzione in violazione di legge - Inadempimento - Indennità - Spettanza - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511885-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE

Le opere di miglioramento compiute sul fondo dall'affittuario sono legittime e danno diritto alla relativa indennità solo se la loro esecuzione abbia avuto luogo col rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, nel caso contrario costituiscono inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)