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Sez. 3, Sentenza n. 1278 del 29/01/2003 (Rv. 560070 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Contratti non aventi carattere personale - Trasferimento "ipso iure" al cessionario d'azienda - Distinzione tra contratti d'impresa e contratti d'azienda - Irrilevanza - Fattispecie in tema di contratti di assicurazione dei dipendenti per il rischio di morte e infortuni.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560070-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

In tema di trasferimento d'azienda, la "regula iuris" di cui all'art. 2258 cod. civ. (trasferimento al cessionario "ipso iure" di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale)si applica non soltanto ai contratti di azienda, ma anche ai cosiddetti contratti d'impresa, ovvero a quelli aventi ad oggetto beni aziendali non appartenenti all'imprenditore, ma stipulati per l'esercizio dell'impresa; in particolare, anche i contratti di assicurazione contro gli infortuni e il rischio morte dei dipendenti non possono non trasferirsi ex lege in capo al cessionario, perché attinenti all'organizzazione imprenditoriale ed, in particolare, alle risorse umane che comunque seguono la circolazione dell'azienda per effetto dell'art. 2112 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)