Sez. 1, Sentenza n. 5495 del 12/04/2001 (Rv. 545885 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Contratti non aventi carattere personale - Trasferimento "ipso iure" al cessionario d'azienda (art. 2558 cod. civ.) - Distinzione tra contratti d'impresa e contratti d'azienda "stricto sensu" - Irrilevanza.
AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
In tema di trasferimento d'azienda, la "regula iuris" di cui all'art. 2258 cod. civ. (trasferimento al cessionario "ipso iure" di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale) si applica non soltanto ai contratti d'azienda, ma anche ai cosiddetti "contratti d'impresa", a quelli, cioè, aventi ad oggetto beni aziendali non appartenenti all'imprenditore, ma stipulati per l'esercizio dell'impresa (quali i contratti di assicurazione ovvero quelli che regolano i rapporti con i fornitori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)