Sez. L, Sentenza n. 9973 del 25/09/1991 (Rv. 473997 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Prestazione in modo fisso e continuativo - Inclusione del relativo compenso nella retribuzione normale costituente base di calcolo delle competenze indirette - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa al calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità per gli autoferrotranvieri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale fissato dal contratto, in prestazione ordinaria ed il relativo compenso in retribuzione normale o ordinaria, computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, salvo che tale computabilità sia prevista dalla disciplina del rapporto o che risulti l'avvenuta modificazione del normale orario di lavoro nel senso dell'inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato ma inferiore a quello massimo legale. Pertanto, in mancanza di ciò, il detto compenso per straordinario fisso non può essere incluso nella retribuzione normale che, ai sensi della regolamentazione collettiva del rapporto, debba essere presa a base ai fini della determinazione di competenze indirette, difettando nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. (Nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione - aveva risolto in senso positivo, alla stregua degli accordi nazionali per gli autoferrotranvieri del 1976, del 1980 e del 1982, la questione della computabilità del compenso per il cosiddetto straordinario di turno ai fini della determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)