Sez. L, Sentenza n. 1551 del 28/02/1996 (Rv. 496060 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Fisso e continuativo - Computabilità nella retribuzione normale da prendere a base per il calcolo di competenze indirette - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
In mancanza di un'esplicita volontà diretta a modificare il normale orario di lavoro (nel senso dell'inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato ma inferiore a quello legale) o di un'espressa disposizione di legge inderogabile (come il disposto dell'art. 1 della legge n. 260 del 1949, sostituito dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954 in materia di festività infrasettimanali), lo straordinario, anche fisso e continuativo, non può essere computato nella retribuzione normale che, ai sensi della regolamentazione collettiva del rapporto, debba essere presa a base della determinazione di competenze indirette, difettando nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione e non ponendo l'art. 2109 cod. civ., con norma conforme all'art. 36 Cost., limiti all'autonomia collettiva quanto alla determinazione del compenso per ferie, riposi e gratifica natalizia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)