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Sez. L, Sentenza n. 4686 del 02/04/2002 (Rv. 553447 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Regime speciale dell'obbligo di iscrizione alla CPDEL - Applicabilità - Condizioni - Carattere permanente del servizio - Nozione - Fattispecie relativa all'attività di assistente sociale svolta presso amministrazioni comunali e all'individuazione dell'ente previdenziale legittimato a riscuotere i relativi contributi.
Stato
decisa il 2002-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553447-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In base al disposto dell'art. 5, terzo comma, del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939 n. 41, l'iscrizione alla C.P.D.E.L. (alla quale è successivamente subentrato l'I.N.P.D.A.P., ai sensi del decreto legislativo n. 479 del 1994) è obbligatoria per gli impiegati degli enti locali, comunque assunti, che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza, ed anche se i posti rispettivi non siano ricompresi nelle tabelle organiche. (Fattispecie relativa alla individuazione dell'ente previdenziale legittimato a riscuotere i contributi in relazione all'attività svolta presso amministrazioni comunali da assistenti socio - assistenziali in convenzione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 5 CORTE COST., Legge 09/01/1939 num. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)