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Sez. 1, Sentenza n. 8929 del 24/07/1992 (Rv. 478331 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - In genere | Reddito imponibile - Oneri e passività - Deducibilità - Relative poste - Specifica evidenziazione nel conto dei profitti e delle perdite - Necessità - Esclusione - Condizioni - Relativa disciplina ex art. 2, comma sesto bis, del D.L. n. 90 del 1990 - Giudizi in corso - Applicabilità.
Stato
decisa il 1992-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478331-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - In genere

In tema di tassazione dei redditi di impresa, l'art. 2, comma 6 bis del D.L 27 aprile 1990 n. 90 - introdotto dalla legge di conversione 26 giugno 1990 n. 165 - , secondo il quale, al fine delle deduzioni di oneri o passività dal reddito imponibile, si intende soddisfatto il requisito dell'imputazione delle relative poste al conto dei profitti e delle perdite allorché esse siano state annotate sulle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto medesimo, indipendentemente dalla loro specifica evidenza in quest'ultimo, costituisce norma di interpretazione autentica (applicabile quale "ius superveniens" in giudizio in corso alla data della sua entrata in vigore, ivi compreso quello di legittimità) dotata di intrinseca efficacia retroattiva dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1972 n. 597, con la conseguenza che, riguardo a rapporti tributari soggetti, "ratione temporis", all'operatività di tale disposizione - poi sostituita dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che già recepiva il principio della deducibilità in difetto di indicazione nel conto dei profitti e delle perdite, limitatamente, però, alle spese ed agli oneri specificamente proporzionali alla produzione del reddito, e che è stato a sua volta autenticamente interpretato, nell'identico senso della previgente norma sostituita, per effetto del lo stesso art. 2, comma 6 bis del citato D.L. n. 90 del 1990 - la deduzione delle passività va riconosciuta anche nel caso in cui manchi la suddetta evidenza specifica; salvi gli altri requisiti presupposti dalla norma di interpretazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 597 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)