Sez. 1, Sentenza n. 3486 del 12/04/1996 (Rv. 496992 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Oneri e passività deducibili - Disciplina ex art. 2, comma 6 bis, D.L. n. 90 del 1990 - Natura - Norme di interpretazione autentica - Giudizi in corso - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di tassazione dei redditi di impresa, l'art. 2, comma 6 bis, del D.L. 27 aprile 1990 n. 90 - introdotto dalla legge di conversione 26 giugno 1990 n. 165 -, secondo il quale, al fine delle deduzioni di oneri o passività dal reddito imponibile, si intende soddisfatto il requisito dell'imputazione delle relative poste al conto dei profitti e delle perdite allorché esse siano state annotate nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto medesimo, indipendentemente dalla loro specifica evidenza in quest'ultimo, costituisce norma di interpretazione autentica (applicabile quale "ius superveniens" nei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, ivi compreso quello di legittimità), dotata di intrinseca efficacia retroattiva, dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, con la conseguenza che, riguardo a rapporti tributari soggetti, "ratione temporis", all'operatività di tale disposizione, la deduzione delle passività va riconosciuta anche nel caso in cui manchi la suddetta evidenza specifica. La questione di illegittimità costituzionale di tale disciplina perché in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Cost. , data la sua natura sanzionatoria, è manifestamente infondata.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)