Sez. L, Sentenza n. 6547 del 07/11/1986 (Rv. 448698 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIE PERSONALI) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - IN GENERE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - TERMINE DI SEI MESI EX ART. 1957 COD. CIV. - DECORRENZA.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIE PERSONALI) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - IN GENERE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - TERMINE DI SEI MESI EX ART. 1957 COD. CIV. - DECORRENZA.*
In tema di Estinzione della fideiussione, il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ. perché il creditore proponga le sue istanze nei confronti del debitore - termine alla cui osservanza è condizionata la conservazione della garanzia del creditore nei confronti del fideiussore - decorre dalla scadenza del credito principale e non già dal successivo momento in cui si sia eventualmente formato il titolo esecutivo. (V 4189/84, mass n 436143; (V 18/83, mass n 425008).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)