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Sez. 2, Sentenza n. 4189 del 18/07/1984 (Rv. 436143 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - FATTISPECIE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1957 COD. CIV. - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436143-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - FATTISPECIE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1957 COD. CIV. - CRITERI.*

Agli effetti previsti dall'art. 1957 cod. civ., per aversi scadenza dell'obbligazione principale, ove questa abbia per oggetto il risarcimento del danno da obbligazione contrattuale, deve ritenersi sufficiente che detta obbligazione sia sorta e quindi sia suscettibile di essere accertata giudizialmente per avere il creditore avuto conoscenza del fatto da cui l'obbligazione deriva; e non occorre quindi, in aggiunta all'azionabilità del relativo diritto, che questo sia stato anche accertato con sentenza passata in giudicato. (V 5572/79, mass n 402164; (V 3952/77, mass n 387649; (V 2898/76, mass n 381656; (V 688/76, mass n 379329).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)