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Sez. 3, Sentenza n. 18 del 11/01/1983 (Rv. 425008 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART. 1957 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALLA FIDEJUSSIONE SOLIDALE.*
Stato
decisa il 1983-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425008-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART. 1957 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALLA FIDEJUSSIONE SOLIDALE.*

L'art. 1957 cod. civ. - che impone al creditore l'Onere di richiedere giudizialmente, entro un certo termine, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fidejussore, pena la decadenza del suo diritto verso quest'ultimo - si riferisce anche alla fideiussione solidale, quale si verifica ove non sia esplicitamente convenuto il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e tende, in tal caso, ad evitare che un ritardato Esercizio del diritto di credito pregiudichi le ragioni del fideiussore verso tale debitore, con la conseguenza che l'istanza giudiziale può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'Estinzione della fideiussione. (Conf 3952/77, mass n 387649; (Conf 2898/76, mass n 381656; (Conf 886/74, mass n 368786).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)