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Sez. L, Sentenza n. 12128 del 19/08/2003 (Rv. 565967 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Domanda giudiziale di attribuzione di assegno di invalidità - Sopravvenienza del requisito reddituale o di quello dell'incollocazione per l'attribuzione di pensione di inabilità - Proposizione della medesima nel corso del medesimo giudizio già pendente - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565967-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Ove l'assicurato abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sopravvenga il requisito reddituale o quello dell'incollocazione al lavoro, lo stesso assicurato, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., può avanzare nel medesimo giudizio domanda di pensione di inabilità, atteso che, in caso contrario, egli sarebbe costretto ad attendere l'esito del giudizio, secondo quanto dispone l'art. 11 legge n. 222 del 1984, ed a ricominciare successivamente l'iter amministrativo, con la oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto (proprio in una situazione in cui egli avrebbe maggior bisogno di una tutela sollecita in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro), tale da apparire lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli art. 3, 24 e 38 Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 38, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)