Sez. 3, Sentenza n. 5990 del 13/10/1986 (Rv. 448339 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FUNZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FUNZIONE.*
La consulenza tecnica d'ufficio ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o della soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. Essa non può, pertanto, essere chiesta e disposta come mezzo per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, gravando il relativo Onere solo su di essa. (Conf 4991/84, mass n 436846; (Conf 1058/80, mass n 404532; (Conf 3475/77, mass n 387044).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)