Sez. 2, Sentenza n. 3105 del 31/03/1987 (Rv. 452200 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FUNZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FUNZIONE.*
La consulenza tecnica costituisce normalmente un mezzo di valutazione di dati già acquisiti, ma, allorquando, come in taluni casi, supplisce l'ispezione giudiziale o l'esperimento, con la finalità di rilevare la consistenza e le caratteristiche tecniche di un'opera o le possibilità ed i limiti di un fenomeno di ordine tecnico, essa assume funzioni di mezzo di prova la cui ammissione non può essere rifiutata sotto il profilo del mancato assolvimento dell'Onere probatorio incombente sulla parte ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.. (V 2497/86, mass n 445592; (V 1881/84, mass n 433952; (V 4178/83, mass n 429121; (V 3965/80, mass n 407864; (Conf 5990/86, mass n 448339; (Conf 4991/84, mass n 436846).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)