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Sez. U, Sentenza n. 1525 del 01/03/1983 (Rv. 426361 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - REALIZZAZIONE DI OPERE OD INTERVENTI DA PARTE DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI - PROVVEDIMENTO ABLATIVO RESO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 247 DEL 1974 - INDENNITÀ DETERMINATE SECONDO I CRITERI DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA DELL'INDENNITÀ - SENTENZA APPLICANTE I CRITERI FISSATI DALLE LEGGI ANTERIORI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426361-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - REALIZZAZIONE DI OPERE OD INTERVENTI DA PARTE DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI - PROVVEDIMENTO ABLATIVO RESO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 247 DEL 1974 - INDENNITÀ DETERMINATE SECONDO I CRITERI DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA DELL'INDENNITÀ - SENTENZA APPLICANTE I CRITERI FISSATI DALLE LEGGI ANTERIORI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ.*

Qualora il provvedimento ablativo, preordinato alla realizzazione di opere od interventi da parte dello stato o di enti pubblici e reso dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974 n. 247, abbia correttamente determinato l'indennità secondo i criteri fissati dal titolo secondo della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, ovvero secondo le Disposizioni dettate in via provvisoria dopo la declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, tenendo conto che il comma premesso all'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115, in Sede di conversione di tale decreto con la citata legge del 1974, dispone la generale applicabilità dei menzionati criteri per tutte quelle espropriazioni, la sentenza emessa dal giudice ordinario, in Sede di opposizione avverso la stima dell'indennità medesima, che abbia erroneamente applicato criteri fissati da leggi anteriori, non è viziata da difetto di giurisdizione, perché interferisce su materia in cui le scelte dell'amministrazione sono vincolate e prive di discrezionalità, ma è affetta da violazione del predetto art. 4, sicché deve essere cassata con rinvio, affinché lo stesso giudice ordinario proceda alla Determinazione della indennità in applicazione di tale norma (ferma restando la devoluzione allo stesso giudice dell'individuazione della norma provvisoria operante al momento della decisione, dopo l'indicata pronuncia d'incostituzionalità, nonché dell'eventuale indagine sulla Rilevanza e fondatezza della questione di illegittimità costituzionale di detta norma provvisoria). (V 5793/81, mass n 416511; (V 4679/81, mass n 415391).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)