Sez. L, Sentenza n. 1741 del 19/02/1991 (Rv. 470990 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali | Lavoro domenicale con riposo settimanale in altro giorno non festivo - Diritto ad un supplemento di paga - Limiti - Determinazione della maggiorazione - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva dei riposi settimanali
Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle energie fisiche e psichiche, e la normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al medesimo lavoratore, il quale, ancorché per giustificate esigenze dell'impresa datrice di lavoro, abbia prestato servizio in detto giorno festivo, godendo nell'arco di sette giorni del riposo settimanale in un giorno diverso, spetta un supplemento di paga per il lavoro prestato di domenica, salva la prova, gravante sul datore di lavoro, che la retribuzione corrisposta comprende in conformità alla disciplina contrattuale del rapporto, sia pure indirettamente, anche un corrispettivo comprensivo del maggior disagio per il lavoro domenicale o altri vantaggi, o ancora un maggior numero di riposi. Ove non espressamente prevista dal contratto, detta maggiorazione può essere determinata dal giudice mediante il parametro contrattualmente fissato per altri istituti, quali il lavoro festivo o il lavoro straordinario. (In base al principio sopra enunciato la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che ha riconosciuto il diritto ad un maggiore compenso, commisurato a quello per il lavoro festivo, per gli addetti ad impianti di distribuzione autostradale di carburante operanti con turni di lavoro anche domenicale, con riposo compensativo in altro giorno, non potendosi ritenere sostitutiva di detto compenso la previsione ad opera della contrattazione collettiva del settore di un minore orario lavorativo per tutti gli addetti ai suddetti impianti, compresi quelli non tenuti ai turni con lavoro domenicale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)