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Sez. L, Sentenza n. 2303 del 02/03/1998 (Rv. 513241 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo - Richiesta di integrazione della retribuzione contrattuale a compenso dello spostamento del riposo settimanale - Verifica d'ufficio circa la finalità dei compensi previsti - Necessità - Prestazione di lavoro domenicale - Remunerazione attraverso una specifica maggiorazione contrattuale - Ammissibilità - Verifica da parte del giudice della funzione della prevista maggiorazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513241-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

Quando, in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo, il lavoratore chieda compensi maggiori di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, facendo valere specificamente la maggiore gravosità della prestazione per lo spostamento del riposo settimanale, il giudice deve accertare se i compensi previsti dal contratto collettivo, in relazione ad una siffatta distribuzione temporale, abbiano anche la funzione di compensare tale tipo di gravosità, inerendo tale verifica alla fattispecie costitutiva della pretesa azionata. Il medesimo principio vale anche per il caso di richiesta di compenso da parte del lavoratore (nella specie dipendente delle ferrovie dello Stato, addetto alla manutenzione degli impianti fissi) che abbia prestato, a seguito di turni, servizio di domenica per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro, perché anche in tal caso la maggiore penosità della prestazione può trovare un riconoscimento nella disciplina contrattuale attraverso una specifica maggiorazione in considerazione di detto disagio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)