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Sez. 5 - , Sentenza n. 11623 del 11/05/2017 (Rv. 644104 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Avviso di liquidazione di imposta e di irrogazione di sanzioni – Revoca “agevolazioni prima casa” - Motivazione - Riferimento ad atti non allegati nè conosciuti dal contribuente - Obbligo di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 - Nullità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644104-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, ex art. 52, comma 2-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, è nullo, per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l’avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni con il quale siano revocate le agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, ove la motivazione dell’atto faccia riferimento a “controlli d’ufficio effettuati” e “risultanze della documentazione allegata agli atti”, di fatto non allegati né precedentemente noti al contribuente o riprodotti nell’avviso stesso, atteso che l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)