Sez. 1, Ordinanza n. 9880 del 22/05/2004 (Rv. 573054 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Responsabilità civile dei magistrati - Azione risarcitoria contro lo Stato - Carattere unitario - Conseguenze - Competenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità civile dei magistrati, la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dello Stato in relazione all'attività giurisdizionale, dolosa o gravemente colposa, svolta da più magistrati dello stesso giudizio - che, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, "può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno" - ha carattere unitario e non può scindersi in una pluralità di azioni ciascuna delle quali fondata sulla specifica attività svolta nel corso del giudizio da uno o più magistrati. Pertanto, non solo unico è l'"eventus damni", ma è unico anche il fatto costitutivo rappresentato dalle distinte condotte dei magistrati che convergono tutte ad integrare un'unica fattispecie illecita, della quale lo Stato risponde secondo lo schema disciplinato dall'art. 28 Cost., pur se è possibile che il danneggiato fondi la propria azione solo sulle condotte di alcuni magistrati, o perché ritenga che soltanto esse abbiano causato il danno o perché voglia limitare ad esse la "causa petendi". Ne consegue che, rispetto all'unica azione risarcitoria proposta nei confronti dello Stato e fondata in relazione sia alle condotte dei magistrati del tribunale e della Corte d'appello, sia alle condotte dei magistrati della Corte di cassazione, il criterio di radicamento della competenza è quello previsto dal primo comma dell'art. 4 legge n. 117/1988, secondo cui è competente il tribunale del capoluogo del distretto della Corte d'Appello, da determinarsi ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. con riguardo alle pronunce rese nella fase di merito.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)