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Sez. 3 - , Sentenza n. 13628 del 20/02/2020 Cc. (dep. 05/05/2020) Rv. 279421 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento di ritenute - Procedura di concordato preventivo - Effetti in ordine ai debiti scaduti tra la domanda e l'ammissione al concordato - Individuazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279421-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, la procedura di concordato preventivo scrimina il reato di omesso versamento di ritenute di cui all'art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riguardante gli obblighi scaduti tra la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato, sia esso "in bianco" che con deposito del piano, e l'adozione del relativo decreto, solo ove sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, come invece richiesto dall'interessato, il pagamento dei suddetti debiti, essendo in tal caso configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 cod. pen..(Fattispecie di sequestro in cui la Corte ha specificato che, in mancanza di dette condizioni, il mero decreto di ammissione al concordato non vale a scriminare "retroattivamente" gli omessi versamenti relativi a debiti scaduti anteriormente).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)