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Sez. U, Sentenza n. 5225 del 10/06/1997 (Rv. 505110 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Partecipazione del Ministro di Grazia e Giustizia all'udienza innanzi alla sezione disciplinare - Necessità - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale in relazione alle regole del processo civile in materia di litisconsorzio necessario - Infondatezza.
Stato
decisa il 1997-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505110-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, dove il contraddittorio è assicurato dalla presenza e dalle motivate conclusioni del Procuratore generale, non è necessario che il Ministro di grazia e giustizia partecipi all'udienza davanti alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non sussistendo alcuna norma in tal senso, senza che il suddetto difetto di previsione normativa, posto in relazione alla contitolarità del potere di impulso disciplinare in capo al Ministro dia luogo a dubbi di legittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 22, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 26, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)