Sez. U, Sentenza n. 3514 del 12/07/1978 (Rv. 393002 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LEGITTIMI E NECESSARI CONTRADDITTORI - MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE - DIFETTO DI UNA VALIDA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO AD ALMENO UNO DEI PREDETTI - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO STESSO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRECLUSIONE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LEGITTIMI E NECESSARI CONTRADDITTORI - MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE - DIFETTO DI UNA VALIDA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO AD ALMENO UNO DEI PREDETTI - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO STESSO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRECLUSIONE.*
In Sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proposto da un magistrato dell'ordine giudiziario avverso una sentenza della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, legittimi e necessari contraddittori sono il ministro di grazia e giustizia ed il procuratore generale della Repubblica presso la suprema Corte. Pertanto, in difetto di una valida notificazione ad almeno uno dei predetti soggetti (nella specie, essendo stata la notificazione effettuata solo alla Sezione disciplinare del consiglio), il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile, restando preclusa ogni possibilita di disporre l'integrazione del contraddittorio. (Conf 2714/69, mass n 342401; (Conf 414/68, mass n 331416).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)