Sez. 2, Sentenza n. 2776 del 26/10/1973 (Rv. 366320 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - RECUPERO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL LAVORATORE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - RECUPERO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL LAVORATORE.*
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro non puo trovare applicazione l'art 24 del DPR 30 maggio 1955 n 797 che impone al datore di lavoro il recupero delle somme indebitamente pagate per assegni familiari, mediante ritenute sulle competenze dovute ai dipendenti, e cio in vista della loro restituzione all'istituto erogante; questo ultimo dopo detta cessazione deve proporre la domanda di restituzione degli assegni indebitamente versati nei confronti del prestatore di lavoro. (V 849/70, mass n 346204; 2187/69, mass n 341514).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)