Sez. L, Sentenza n. 1987 del 03/02/2004 (Rv. 569856 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE | Norma collettiva - Indicazione del criterio per l'individuazione della mansione prevalente - Facoltà del giudice di modificarlo o disapplicarlo - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Disposizione contrattuale prevedente ai fini del riconoscimento ex art. 2103 cod. civ. la prevalenza della mansione superiore con riguardo al tempo - Contrasto con norma inderogabile - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE
È funzione della norma collettiva fissare, nell'ipotesi di mansioni promiscue, il parametro per l'accertamento della mansione prevalente; ove la norma collettiva, nel rispetto delle disposizioni inderogabili, abbia fissato questo parametro, il giudice non può disapplicarlo né modificarlo adeguandolo ad astratti principi, pertanto, ove (come nella specie) la disposizione contrattuale esige, ai fini del riconoscimento ex art. 2103, la prevalenza della mansione superiore con riguardo al tempo, tale disposizione contrattuale va applicata dal giudice non essendo in contrasto con la norma inderogabile in quanto non comporta l'eventualità che un'insignificante presenza di mansioni inferiori precluda il riconoscimento, così escludendo la norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)