Sez. L, Sentenza n. 4943 del 28/05/1990 (Rv. 467411 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - ACCERTAMENTO DELLA MANSIONE PREVALENTE AI FINI DELLO INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - NECESSITÀ - CONDIZIONE - MANSIONE SUPERIORE SVOLTA NELLA SUA INTEREZZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - ACCERTAMENTO DELLA MANSIONE PREVALENTE AI FINI DELLO INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - NECESSITÀ - CONDIZIONE - MANSIONE SUPERIORE SVOLTA NELLA SUA INTEREZZA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo all'ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, la necessità di accertare quale di essa sia prevalente, al fine di individuare la categoria d'inquadramento del lavoratore, sussiste solo se le diverse mansioni contemporaneamente svolte siano state esercitate in parte, e cioè in misura quantitativamente ridotta rispetto alle medesime mansioni espletate dagli appartenenti alle categorie cui tali mansioni corrispondono; pertanto, detta indagine non deve essere compiuta allorché la mansione, il cui espletamento è attributivo della categoria superiore, è svolta nella sua interezza, sì che il contemporaneo Esercizio della mansione inferiore, qualunque ne sia la quantità, è ulteriore rispetto allo svolgimento della prima mansione, la quale da tale Esercizio non riceve limitazione alcuna. (V 4252/85, mass n 441745; (V 866/85, mass n 439047).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)