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Sez. L, Sentenza n. 25758 del 24/10/2008 (Rv. 605422 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamenti collettivi di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Vizi della comunicazione di avvio della procedura - Inefficacia dei licenziamenti intimati all'esito della procedura - Condizioni - Elusione dell'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali - Necessità.
Stato
decisa il 2008-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605422-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di procedura di mobilità di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, nel caso in cui sia stato raggiunto l'accordo sindacale, i vizi della comunicazione di avvio della procedura non sono rilevanti ai fini della inefficacia dei licenziamenti intimati all'esito della procedura medesima, salvo che sia dimostrata l'idoneità dei vizi della comunicazione di avvio a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 02/10/1995 num. 416 art. 6 com. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)